Art. 1.

      1. Ferme restando le competenze della rappresentanza militare di cui all'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, all'articolo 18, secondo comma, lettera a), della medesima legge n. 382 del 1978, le parole: «e guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, guardia di finanza e capitanerie di porto-guardia costiera».